Organizzazione di Produttori olivicoli operante nella Regione Puglia
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Certificazione IFS

Lo Standard IFS (International Food Standard) è il corrispettivo del BRC per i paesi dell’area centro-europea (Austria, Svizzera, Francia e Germania).

Ha lo scopo di favorire l’efficace selezione dei fornitori food a marchio della GDO, sulla base della loro capacità di fornire prodotti sicuri, conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge.

Esso infatti dettaglia per l’azienda produttrice dell’alimento specifiche strutturali per:

  • Gli ambienti produttivi (HACCP e standard strutturali degli ambienti di lavoro).
  • Le specifiche di prodotto e di processo (buone pratiche, controllo del processo, azioni di ritiro dal mercato).
  • Le norme comportamentali per il personale.

Certificazione ISO 22005

La ISO 22005:08 è la norma che implementa i sistemi di rintracciabilità nelle aziende e nelle filiere agroalimentari e costituisce uno strumento indispensabile non solo per rispondere agli obblighi cogenti, ma anche per valorizzare particolari caratteristiche di prodotto, quali l’origine/territorialità e le caratteristiche peculiari degli ingredienti, e per soddisfare le aspettative del cliente, inteso sia come GDO (Grande Distribuzione Organizzata) sia come consumatore finale.

Il solo sistema di rintracciabilità non è in grado di garantire la sicurezza del prodotto alimentare, ma può sicuramente dare un importante contributo al raggiungimento di tale obiettivo.

Infatti qualora si manifesti una non conformità di tipo igienico-sanitario, consente da un lato di risalire fino al punto della filiera in cui si è originato il problema, dall’altro di procedere, se necessario, con il ritiro “mirato” del prodotto.

Tale norma è destinata a diventare il documento di riferimento internazionale per la certificazione di sistemi di rintracciabilità agroalimentari.

Certificazione BRC (GSFS)

Lo Standard BRC (British Retail Consortium) che con la versione 5 del 1 Luglio 2008 ha preso il nome di (GSFS) Global Standard Food Safety costituisce un modello riconosciuto principalmente dalla GDO inglese e ad oggi in rapida diffusione anche nel resto dei paesi europei.

E’ nato nel 1998 per garantire che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi ben definiti e nel rispetto dei requisiti di processo.

Può essere paragonato ad un capitolato che lega i fornitori qualificati all’azienda di distribuzione.

Esso infatti dettaglia per l’azienda produttrice dell’alimento specifiche strutturali ben dettagliate ed individua gli specifici elementi di un sistema di gestione focalizzato sulla qualità e sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti, prendendo come riferimento per la pianificazione e l’ implementazione i principi del Codex Alimentarius.

Certificazione BIOLOGICO

L’agricoltura biologica è un metodo di produzione definito e disciplinato a livello comunitario dal Regolamento CE 834/07, e dal Regolamento di applicazione CE 889/08, e a livello nazionale dal D.M. 220/95.

In agricoltura biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere), nè Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Alla difesa delle colture si provvede innanzitutto in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate come, per esempio:

  • la rotazione delle colture, si evita di coltivare per più stagioni consecutive sullo stesso terreno la stessa pianta;
  • la piantumazione di siepi ed alberi, che ricreano il paesaggio, danno ospitalità ai predatori naturali dei parassiti e fungono da barriera fisica a possibili inquinamenti esterni;
  • la consociazione, cioè coltivare contemporaneamente piante diverse, l’una sgradita ai parassiti dell’altra.

In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come il letame ed altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.) e sovesci.

In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali vegetali, animali o minerali; qualora fosse necessario intervenire per la difesa delle coltivazioni da parassiti e altre avversità, l’agricoltore può fare ricorso esclusivamente alle sostanze di origine naturale espressamente autorizzate e dettagliate dal Regolamento europeo.

Per la certificazione delle produzioni come “Prodotto da agricoltura biologica”, l’azienda agricola deve aver rispettato le norme dell’agricoltura biologica per un periodo, definito “di conversione all’agricoltura biologica”, di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati es. specie arboree come l’ulivo, almeno tre anni prima del raccolto. La data iniziale del computo di tale periodo è quella di notifica; questo periodo può essere allungato o accorciato dall’Organismo di controllo, sulla base delle condizioni precedenti, oggettivamente rilevate in azienda e/o comprovate da documentazione.

Certificazione D.O.P.

Per “Denominazione d’Origine Protetta” si intende il nome di un’area geografica delimitata che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di quel luogo e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico (comprensivo dei fattori naturali ed umani).

Questa certificazione nasce dalla volontà di valorizzare quei prodotti che presentano caratteristiche peculiari dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambito geografico di provenienza.

Fondamentale è che sia la produzione, che la trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area stessa: il processo produttivo deve essere conforme ad un disciplinare di produzione.

Il disciplinare è un insieme di indicazioni e/o prassi operative da rispettare dal produttore relativamente a:

  • il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP;
  • la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche c/o organolettiche dello stesso;
  • la delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento;
  • la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame o l’origine con l’ambiente geografico;
  • i riferimenti relativi agli organismi di controllo;
  • gli elementi specifici dell’etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti;
  • le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.